D.Lgs 231/01

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D.Lgs 231/01 – RESPONSABILITÀ DELLE AZIENDE:
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Questo provvedimento recepisce la Convenzione OCSE (sottoscritta nel 1997 a Parigi) e rappresenta un punto di svolta nella nostra legislazione, in quanto introduce il concetto di responsabilità amministrativa dell’azienda per reati commessi da persone fisiche che operano in nome e per conto suo e, comunque, nel suo interesse.

Esso definisce nuovi confini di sanzionabilità delle aziende, inducendole ad organizzarsi per prevenire la realizzazione di atti illeciti, collegati ai rischi menzionati nel decreto stesso.

A tal fine l’azienda deve adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo basato su alcuni elementi fondamentali:
– definizione di un codice etico, che rappresenta l’assunzione di responsabilità della società nei confronti delle parti interessate
– identificazione dei rischi potenziali, in base a quanto previsto dal D.Lgs. e dalle successive integrazioni) e mappa della attività a rischio
– predisposizione di protocolli di decisione, ovvero procedure vincolanti per tutti i soggetti coinvolti, nelle quali è regolamentata la presa di decisioni in ambito aziendale, in modo da prevenire la possibilità di commettere i reati identificati
– definizione di un sistema di sanzioni da adottare nei confronti dei soggetti che violano le regole definite
formazione e informazione del personale in merito alle misure adottate per prevenire che vengano commessi reati.

etica integritaL’azienda che può dimostrare di avere messo in atto con completezza ed efficacia un modello di questo tipo gode della cosiddetta condizione esimente, ovvero non risponde di reati commessi da dirigenti o collaboratori che abbiano eluso in modo fraudolento la vigilanza ed i controlli messi in atto dall’organismo di vigilanza designato in ambito aziendale.

Il decreto originario è stato successivamente oggetto di numerose integrazioni, nelle quali il legislatore ha esteso la serie di reati per i quali si applica quanto previsto; in particolare il campo di applicazione include ora anche i reati colposi legati alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, creando così un legame con i disposti del D.Lgs. 81/08, recentemente rivisto.